RIDUZIONE CONTRIBUTIVA 11,50% EDILIZIA

 

 

 

Con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 29 Settembre 2025, è stato confermata per il 2025 la riduzione contributiva per il settore edile nella misura dell'11,50%.

Le aziende autorizzate al godimento dello sgravio, verranno identificate direttamente mediante l’attribuzione del codice di autorizzazione “7N”, avente il significato di “Azienda autorizzata alla riduzione edilizia ex art. 29, comma 2 D.L. 244/95”.

Alla luce di quanto indicato sopra si può determinare l’ammontare complessivo della riduzione contributiva spettante per i periodi di paga pregressi col codice “L207”.

Per il recupero del pregresso eseguire il programma P.9.K. sugli archivi dell’anno 2025 per accumulare l'imponibile pregresso. Il programma deve essere eseguito selezionando l’opzione “Aggiorna” -> "Si'" per archiviare nell’anagrafica dipendente P.1.1. maschera “19. Campi di procedura | “B) Importi” nel campo “15 Importo (Disponibile)”, l'imponibile dell’arretrato delle mensilità specificate a video (default gennaio-ottobre). 

Viene prodotta una stampa per la verifica dei dati: oltre al nominativo del dipendente vengono stampati l'imponibile previdenziale, l'aliquota applicata, l'imponibile soggetto allo sgravio (determinato applicando l’aliquota sull’imponibile previdenziale) e l'imponibile progressivo del singolo dipendente. Ricordiamo che l’imponibile soggetto allo sgravio è l’imponibile evidenziato nel prospetto contributi con codice L207, sul quale verrà poi applicata l’aliquota 11.50%. Lo stesso dipendente potrà essere esposto in più righi in caso di variazione di aliquota durante l'anno (per esempio variazione di tabella previdenziale o trasformazione da tempo determinato a indeterminato).

Vengono testate le date di validità delle voci per calcolo contributi, presenti nella 2a maschera del P.2.O, in particolare: 

 

La validità è stabilita arbitrariamente dal nostro standard e può essere alterata dall’utente nella riga “forzatura”. 

Nel caso di versamento del Tfr ad un fondo di previdenza o a Tesoreria Inps, la percentuale dell’11,50% è decurtata dello 0,48% (0,20%+0.28%). La decurtazione può essere parziale o totale a seconda della quota di Tfr destinata.

Se dipendente a tempo determinati, la percentuale di riduzione sarà aumentata dell'1,40%. La riduzione non spetta per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributivi ad altro titolo.

Nell’ipotesi in cui ad un’azienda edile non debba essere applicata la riduzione, valorizzate a 11 il campo “Disattiva Sgravio Cassa Edile” presente nell’anagrafica azienda punto “10. Fondi/Enti” pulsante “3. Cassa Edile e FPC”.